NOTIZIE /
03.01.24
/ A.M.
PROROGA DEI PERMESSI PER EMERGENZA UCRAINA
I permessi per protezione temporanea sono prorogati al 31 dicembre 2024 senza dover fare rinnovo e sono convertibili a lavoro.
LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2024 n. 213 2023 DEL 30 dicembre 2023
Gli articoli 395 e 396 recitano:
395. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al31 dicembre 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, inconseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
396. I permessi di soggiorno di cui al comma 395 possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Dunque i permessi per protezione temporanea sono prorogati al 31 dicembre 2024 senza dover fare rinnovo e sono convertibili a lavoro.