Il visto rappresenta l’autorizzazione concessa al cittadino straniero non comunitario per l’ingresso nel territorio italiano, o in quello degli altri paesi che applicano la Convenzione di Schengen, per transito o per soggiorno.
Il visto può essere di tipo individuale - rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo - rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall'Italia..
Il visto di ingresso è di competenza del Ministero degli Affari Esteri ed è rilasciato dalle Ambasciate o Consolati italiani nello stato di origine o di residenza abituale del cittadino straniero, che sono responsabili del controllo e della valutazione dei requisiti necessari, in base alle norme e Schengen.
Il visto viene rilasciato, se ci sono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.
I visti sono di tipo A, B,C, D, il tipo C è per soggiorni di breve durata, come il turismo, il D è per poi ottenere un permesso di soggiorno.
Possono essere ad ingresso singolo o multiplo, solo per un paese o per tutta l'area Schenghen.
Ai sensi del Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, entrato in vigore il 5.4.2010), i visti sono divisi in:
1. Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:
- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C;
- Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2. Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
3. Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.
Paesi i cui cittadini sono esenti da visto per brevi soggiorni.
I cittadini dei seguenti Paesi e territori sono invece esenti dall'obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Per quanto riguarda Taiwan l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d'identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell'esenzione dal visto.
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
Links:
MAE visti d'ingresso
Elenco paesi esenti visto per soggiorni brevi