Ricongiungimento familiare
Diritto all'unità famigliare - Ricongiungimento (Titolo IV D.L.vo 286/98)
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei parenti stranieri e' riconosciuto ai cittadini stranieri, lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
Prefettura di Parma - pagina dedicata alla procedura
Per ulteriori informazioni e assistenza gratuita alla pratica fino al rilascio del Nulla Osta all'ingresso è possibile rivolgersi presso il Servizio Informastranieri
Modulistica per il Ricongiungimento familiare