NOTIZIE /
03.01.24
/ A.M.
MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL SSN
I titolari di permesso di studio per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale dovranno pagare 700€, ed altre categorie di cittadini stranieri vedono il contributo per l'iscrizione maggiorato.
DALLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO 2024 n. 213 2023 DEL 30 dicembre 2023
240. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « al contributo minimo previsto dalle norme vigenti » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.000 annui »;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è in ogni caso inferiore a euro 700 annui nei casi di cui al comma 4, lettera a), e a euro 1.200 nei casi di cui al comma 4, lettera b) »;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, gli importi minimi di cui al comma 3 e al comma 5 possono essere adeguati anche tenendo conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente».
241. I versamenti degli importi di cui al comma 240 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, utilizzando esclusivamente il modello F24.
Dunque dovranno pagare un contributo maggiorato:
-gli studenti che pagheranno 700€
-le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi
-i titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
-il personale religioso
-il personale diplomatico e consolare
-i dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
-i cittadini stranieri che partecipano a programmi di volontariato
-i genitori ultra sessantacinquenni per ricongiungimento
Non sono tenuti all'iscrizione volontaria:
i titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
coloro che sono in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
i minori stranieri non accompagnati.