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03.05.20
/ coordinatrice fb
PROROGA VALIDITÀ TITOLI DI SOGGIORNO, NULLA OSTA, TERMINI PER LE CONVERSIONI
(Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione del 29 arile 2020, n.27)
In seguito alla legge di conversione del decreto Cura Italia è prorogata a tutti gli effetti di legge la validità dei titoli di soggiorno e dei nulla osta
In particolare:
l’ art. 78 comma 3-sexies stabilisce che i permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;
l’art 103 comma 2-quater e quinquies stabilisce che:
i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
• I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
• le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso) di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
• I documenti/titoli di viaggio;
• La validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per lavoro - casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.;
• I permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, studio (rilasciato anche per programmi di scambio e tirocinio), ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti;
• Le richieste di conversione.
(Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione del 29 arile 2020, n.27)
Comune di Ravenna: Pagina comune di Ravenna con informativa tradotta in 12 lingue
Inoltre sempre con l’ art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) comma 2:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Invece con l’ Art. 104 c’è la proroga della validità dei documenti di riconoscimento (solo come documento di riconoscimento e non ai fini dell’espatrio); nello specifico:
“La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, ((con scadenza dal 31 gennaio 2020)) è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.”