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24.04.20
/ coordinatrice fb
CITTADINANZA ITALIANA
CHIARIMENTI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E PERMESSO DI SOGGIORNO PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO “I TITOLI DI SOGGIORNO RILASCIATI CON DICITURA “CE” SONO DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI ASSIMILATI AI PERMESSI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO”
A seguito del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, per la richiesta di cittadinanza le Prefetture richiedevano anche ai titolari dei permessi CE per soggiornanti di lungo periodo prova di un’adeguata conoscenza della lingua italiana o attraverso una certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza linguistica o attraverso titoli di studio ottenuti in Italia, secondo le indicazioni ministeriali diramate attraverso la circolare del 25 gennaio 2019.
A seguito di una richiesta dell’INCA Nazionale il Ministero dell’Interno conferma che:
“I TITOLI DI SOGGIORNO RILASCIATI CON DICITURA “CE” SONO DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI ASSIMILATI AI PERMESSI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO”
risposta avuta il 24 marzo 2020 attraverso il documento che conferma “le indicazioni interpretative delle innovazioni normative” evidenziando l’equiparazione dei permessi di soggiorno UE e CE. Grazie a questa azione è ora finalmente chiaro che per poter presentare domanda di cittadinanza non è richiesto un ulteriore test di italiano per i titolari del permesso per soggiornanti di lungo periodo.
allegati:
Circolare del 25.0102019
Circolare del 24-03-2020